PROCEDURE VARIE

PROCEDURALE RISCOSSIONE CREDITI

Dopo aver ottenuto l'incarico, mediante la firma del contratto, s’invia al debitore un avviso di mora a mezzo A. R.
Trascorsi 10gg. dall'avviso di ricevimento dell'A. R. , in caso di mancata comunicazione da parte del debitore, l'incaricato della società cerca un primo contatto telefonico.
Successivamente l'incaricato si presenta al domicilio del debitore per tentare riscossione domiciliare.
Con il debitore si compila un verbale di visita che sarà sottoscritto da entrambe le parti (serve per controllare lo stato patrimoniale).
Si cerca di trovare un accordo sul pagamento con varie proposte d’estinzione del debito, con eventuale dilazione dello stesso.
N.B. Nella fase di recupero dei crediti, la società informerà tempestivamente sia dell'avvenuto recupero sia delle eventuali dilazioni di
pagamento.

RAPPORTO PRE - LEGALE

Consiste nel verificare la convenienza di adire la via giudiziaria ricorrendo ad un legale sopportandone i relativi Costi.
Il legale ha il compito di produrre gli atti giudiziari (ingiunzione, pignoramenti, istanza di vendita, istanza di fallimento, ecc.) ma non è incaricato, e spesso non è in grado, di verificare lo stato giuridico - economico - finanziario del debitore, per cui molto spesso (statisticamente nel 70% dei casi) gli atti giudiziari avranno come unico risultato quello di produrre solo spese.

Il Rapporto Pre - Legale deve accertare:

L'esistenza in C.C.I.A.A. della Ditta o Società debitrice;

La vigenza della stessa che non sia cessata - liquidata - in procedura concorsuale;

Il rappresentante legale dell'Impresa debitrice, ed il suo domicilio e/o residenza ai fini della notifica degli atti al valido legittimato passivo;

L'anzianità della Ditta o Società. (L'impresa appena nata non offre particolari garanzie).

L'esistenza di atti pregiudizievoli a carico del debitore e delle persone fisiche che la compongono, ove trattasi di Società, esistenza cioè
di: protesti, procedure concorsuali (fallimenti, concordati, Amministrazione Controllata, ecc.) decreti ingiuntivi, sequestri, pignoramenti,
ipoteche volontarie e giudiziali, interdizioni di firma;

Ditta o Società collegate agli esponenti principali del soggetto debitore con gravi atti pregiudizievoli a carico;

Beni immobili aggredibili e valutazioni patrimoniale degli stessi.

Quanto sopra al fine di ridurre al minimo il rischio di pagare a vuoto le spese legali.

RECUPERO GIUDIZIARIO

Il servizio è previsto a richiesta del cliente dopo la chiusura negativa della pratica.

Peculiarità del servizio è la copertura dei costi del Legale (Diritti-Onorari) stabiliti in modo forfetario.


MONITORIO LEGALE

È la classica lettera dell'avvocato con cui, sotto pena degli atti giudiziari, si intima al debitore di pagare entro un tempo stabilito (di solito 8/10 gg.)

Obbligatoriamente pregiudiziale ad un decreto ingiuntivo (molti Giudici non emettono il decreto se agli atti non si allega il monitorio legale) ha una valenza di buona deterrenza in quanto spinge il debitore, in alcuni casi, a trovare una soluzione, o direttamente, ovvero ricorrendo al professionista di fiducia per trovare una transazione.

Al monitorio legale segue quindi spesso una trattativa per una definizione in tempi brevi del credito.

PROCEDURA GIUDIZIARIA DI RECUPERO

Nel caso in cui il Monitorio Legale non abbia fatto effetto si passa alla vera procedura che consiste:

1) Ingiunzione o procedimento ordinario;

2) Precetto;

3) Pignoramento;

4) Istanza di vendita;

5) Istanza di fallimento.

CERTIFICAZIONE DI INESIGIBILITA'

INESIGIBILI DI DIRITTO E INESIGIBILI DI FATTO

Il credito insoluto diviene inesigibile quando non sono più esperibili azioni contro il debitore o per esaurimento delle stesse (es: fallimento, concordato, amministrazione straordinaria) ovvero quando la prosecuzione dell'azione risulta un puro accanimento, senza probabile riscontro economico, per cui la prosecuzione con molta probabilità produce solo spese.

Nel primo caso si parla di inesigibilità di diritto, nel senso che l'inesigibilità è provata giudiziariamente dall'esistenza di una procedura concorsuale (che coinvolge il patrimonio del debitore nella sua totalità).

Nel secondo caso si parla di inesigibilità di fatto, nel senso che non si è raggiunta giudizialmente la prova certa dell'inesigibilità, ma che molto probabilmente questa sussiste.

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